Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Riduzione dei limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici nelle elezioni politiche e regionali).
1. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 1, le parole: «di euro 52.000», sono sostituite dalle seguenti: «di euro 26.000» e le parole: «della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,01», sono sostituite dalle seguenti: «della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,005»;
b) all'articolo 10, comma 1 le parole: «di euro 1,00», sono sostituite dalle seguenti: «di euro 0,20».
2. All'articolo 5 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «pari ad euro 38.802,85 incrementato di un'ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,0061», sono sostituite dalle seguenti: «pari ad euro 19.401,42 incrementato di un'ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,003»;
b) al comma 1, secondo periodo, le parole: «pari ad euro 38.802,85», sono sostituite dalle seguenti: «pari ad euro 19.401,42»;
c) al comma 3, le parole: «di euro 1,00», sono sostituite dalle seguenti: «di euro 0,20».
3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 così come modificate al comma 2 costituiscono principio fondamentale ai sensi dell'articolo 122, comma 1 della Costituzione.