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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.03. in I Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 08/05/2012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/05/2012  [ apri ]
6.03.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Riduzione dei limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici nelle elezioni politiche e regionali).

  1. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 7, comma 1, le parole: «di euro 52.000», sono sostituite dalle seguenti: «di euro 26.000» e le parole: «della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,01», sono sostituite dalle seguenti: «della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,005»;
   b) all'articolo 10, comma 1 le parole: «di euro 1,00», sono sostituite dalle seguenti: «di euro 0,20».

  2. All'articolo 5 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «pari ad euro 38.802,85 incrementato di un'ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,0061», sono sostituite dalle seguenti: «pari ad euro 19.401,42 incrementato di un'ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,003»;
   b) al comma 1, secondo periodo, le parole: «pari ad euro 38.802,85», sono sostituite dalle seguenti: «pari ad euro 19.401,42»;
   c) al comma 3, le parole: «di euro 1,00», sono sostituite dalle seguenti: «di euro 0,20».

  3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 così come modificate al comma 2 costituiscono principio fondamentale ai sensi dell'articolo 122, comma 1 della Costituzione.