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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.25. in I Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 08/05/2012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/05/2012  [ apri ]
5.25.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
   «4. La «sezione del controllo sulle associazioni» della Corte dei Conti.
   a) in caso di omesso deposito del rendiconto delle spese elettorali oltre alla mancata corresponsione del rimborso elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella corresponsione di un importo da 3 a 6 euro per ogni voto ottenuto dal partito o movimento politico inadempiente.
   b) in caso di omesso deposito del bilancio annuale da parte di un partito o movimento politico che ha percepito un rimborso elettorale e la cui legislatura è ancora in corso applica la sanzione di cui alla lettera precedente. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.
   c) la violazione delle disposizioni riguardanti i finanziamenti e le spese – attinenti al bilancio annuale e al rendiconto delle spese elettorali – è punita con la multa fissa di euro 100.000 oltre l'aggiunta da tre a dieci volte la somma riscossa o pagata illecitamente.
  In tutti i casi previsti sono responsabili della violazione di legge tanto chi versa quanto chi riceve.
   d) nell'applicazione delle sanzioni, la sezione tiene conto della gravità delle irregolarità commesse e ne indica i motivi. La sanzione è notificata al partito interessato ed è comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.»