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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.2. in I Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 08/05/2012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/05/2012  [ apri ]
5.2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Collegio di controllo della Corte dei conti sui bilanci dei partiti e movimenti politici che beneficiano di somme provenienti dal bilancio dello Stato).

  1. Nelle more di una riforma organica della disciplina della personalità giuridica dei partiti e movimenti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, il collegio istituito presso la Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, verifica, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale dei partiti e movimenti politici che beneficiano di somme provenienti dal bilancio dello Stato; la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili o degli accertamenti eseguiti e la loro conformità alle norme che li disciplinano. Il collegio esprime un giudizio sul bilancio di esercizio ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
  2. Il controllo di conformità alla legge del rendiconto, della relazione e della nota integrativa nonché dell'ottemperanza agli obblighi di legge ai sensi del comma 1 sono effettuali dal collegio di cui al medesimo comma 1. Per l'effettuazione di tali controlli, il collegio è coadiuvato da esperti in materia di revisione e dal personale ausiliario necessario, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  3. Nell'ambito del controllo, il collegio di cui al comma 1 invita i partiti e movimenti politici a sanare eventuali irregolarità o inottemperanze. Entro il 30 giugno di ogni anno il collegio comunica l'esito del controllo ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Ove, all'esito del controllo, permangano irregolarità, i Presidenti delle Camere applicano, su proposta della Corte dei conti una sanzione amministrativa pecuniaria mediante una decurtazione dei rimborsi delle spese elettorali proporzionata alla gravità delle irregolarità riscontrate, fino a concorrenza dell'importo dei rimborsi dovuti per l'anno in corso. I rapporti del collegio, compresi quelli integrativi, sono pubblicati nel sito internet della Corte dei conti.