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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.101. in I Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 08/05/2012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/05/2012  [ apri ]
5.101.
approvato

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: di rimborso delle spese elettorali aggiungere le seguenti: e del contributo di cui all'articolo 2 della presente legge.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 5, comma 5:
   al secondo periodo dopo le parole «dei rimborsi delle spese elettorali» aggiungere le seguenti «e del contributo di cui all'articolo 2 della presente legge»;
   al secondo periodo, sostituire le parole: «dei rimborsi medesimi» con le seguenti «delle somme medesime»;
   al quinto periodo, dopo le parole: «dei rimborsi delle spese elettorali» aggiungere le seguenti «e del contributo di cui all'articolo 2 della presente legge».

  Sostituire il sesto periodo con il seguente: In caso di violazioni riscontrate a carico di partiti e movimenti politici che abbiano percepito tutti i rimborsi e contributi loro spettanti e che non ne abbiano maturato di nuovi, le relative sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate dalla Commissione fino al limite dei due terzi delle somme medesime ad essi complessivamente attribuite nell'ultimo anno.

I Relatori