Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. A decorrere dal 2013, il comma 1-bis dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:
«1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici per importi fino a 2.065,83 euro, a condizione che siano effettuate mediante versamento bancario o postale.
La detrazione non spetta se il contribuente, nella dichiarazione dell'anno precedente, ha indicato perdite che hanno determinato un reddito complessivo negativo.».