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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.8. in I Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 08/05/2012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/05/2012  [ apri ]
4.8.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. A decorrere dal 2013, il comma 1-bis dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:
  «1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici per importi fino a 2.065,83 euro, a condizione che siano effettuate mediante versamento bancario o postale.
  La detrazione non spetta se il contribuente, nella dichiarazione dell'anno precedente, ha indicato perdite che hanno determinato un reddito complessivo negativo.».