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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.7. in I Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 08/05/2012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/05/2012  [ apri ]
4.7.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Credito d'imposta per contributi volontari in denaro a favore di movimenti e partiti politici).

  1. Ai cittadini italiani che erogano contributi volontari in denaro in favore di movimenti e partiti politici è riconosciuto, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, un credito d'imposta pari al 50 per cento dell'ammontare del contributo stesso, fino a un importo massimo di 5.000 euro per ciascun periodo di imposta.
  2. Il versamento del contributo non costituisce operazione effettuata nell'esercizio di impresa commerciale.
  3. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, dal giorno successivo alla data del versamento del contributo. Esso non è cedibile a qualunque titolo e non concorre alla formazione del reddito soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche. I contribuenti i cui redditi siano soggetti alla ritenuta alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono chiedere che il credito d'imposta sia computato in diminuzione delle ritenute operate nei loro confronti dai soggetti tenuti all'effettuazione della ritenuta, fino a concorrenza del credito stesso. Ai contributi per i quali è concesso il credito d'imposta non si applica l'articolo 15, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
  4. Per fruire del credito d'imposta di cui al comma 1, il versamento dei contributi deve essere eseguito su un conto corrente bancario o postale esclusivamente dedicato alla raccolta dei contributi medesimi, espressamente indicato dal movimento o partito politico beneficiario e da questo preventivamente comunicato all'Agenzia delle Entrate.
  5. La banca o la società Poste Italiane S.p.A. a fronte del versamento del contributo, rilascia al soggetto erogante, oltre a quanto richiesto dalle vigenti procedure in relazione all'esecuzione dell'operazione bancaria, una dichiarazione in duplice copia attestante l'avvenuto versamento, con indicazione della persona fisica che lo ha eseguito, dell'importo e della data del versamento medesimo, senza necessità di indicare il partito o movimento politico beneficiario del contributo medesimo. Tale dichiarazione, denominata “buono d'imposta”, costituisce titolo idoneo per fruire del credito d'imposta di cui al comma 1.
  6. Il movimento o il partito politico beneficiario del contributo è tenuto a dare evidenza in apposito rendiconto annuale, ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, delle somme ricevute mediante i versamenti certificati ai sensi della presente legge.
  7. L'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è abrogato.
  8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo».

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

  1. I soggetti privati possono contribuire al finanziamento dei movimenti e dei partiti politici con erogazioni che non superino euro diecimila.
  2. I destinatari dei contributi hanno l'obbligo di registrare nel bilancio e nella relazione ad esso allegata, con l'indicazione nominativa degli eroganti, i contributi che superano euro duemila.