stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.15. in I Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 08/05/2012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/05/2012  [ apri ]
4.15.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti della presente legge e riferisce al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno.
  4. Qualora il totale dei contributi volontari di cui all'articolo 2 rilevato nell'anno precedente alla relazione di cui al comma 2 del presente articolo ecceda il prodotto dello 0,01 per cento del prodotto interno lordo pro capite dello stesso anno per il numero dei votanti alle ultime consultazioni elettorali per la Camera dei Deputati il credito d'imposta di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge è ridotto in proporzione a partire dall'esercizio successivo.