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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.14. in I Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 08/05/2012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/05/2012  [ apri ]
4.14.

  Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
  2. I partiti e i movimenti politici ammessi a fruire di benefici della presente legge non possono essere destinatari di finanziamenti o contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, direttamente o indirettamente, da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico o di società controllate da queste ultime.
  3. Sono vietati altresì i finanziamenti o contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di società non comprese tra quelle previste nel comma precedente in favore dei soggetti di cui al comma 1 salvo che tali contributi non siano deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla legge. I soggetti di cui al comma l non posso essere destinatari di finanziamenti o contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, direttamente o indirettamente, da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico o di società controllate da queste ultime.
  4. Sono vietati altresì i finanziamenti o contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di società non comprese tra quelle previste nel comma precedente in favore dei soggetti di cui al comma 1 salvo che tali contributi non siano deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla legge.
  5. Chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione dei divieti di cui ai commi 8 e 9, ovvero senza le formalità di cui al comma 9 è punito per ciò solo con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa fino al triplo delle somme versate in violazione della presente legge. La violazione dei divieti di cui ai commi 8 e 9 comporta, inoltre, la sospensione, per cinque anni, del relativo partito o movimento politico dall'elenco nazionale di cui al comma 2.
  6. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati l'istituzione e la tenuta dell'elenco di cui al comma 2, l'iscrizione nello stesso, le modalità di trasmissione della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti richiesti, nonché i relativi controlli.