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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.04. in I Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 08/05/2012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/05/2012  [ apri ]
4.04.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente articolo 4-bis: «gli enti locali anche attraverso convenzioni con gli istituti scolastici e con altre istituzioni pubbliche e private mettono a disposizione dei partiti e dei movimenti politici di cui alla presente legge, locali per lo svolgimento di riunioni, assemblee, convegni o altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività politica. I partiti rimborsano, secondo tariffari definiti dalle amministrazioni locali, le spese di manutenzione e di funzionamento dei locali utilizzati per lo svolgimento di attività politiche per il tempo per il quale essi se ne avvalgono. Ove i fondi di cui all'articolo 1 comma 2 non siano interamente utilizzati per il rimborso delle spese sostenute nella campagne elettorali le somme residue possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di formazione degli eletti nelle Regioni, nel Parlamento nazionale e nel Parlamento europeo svolte da primarie istituzioni nazionali ed europee sulla base di convenzioni stipulate dalla Camera e dal Senato.