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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.4. in I Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 08/05/2012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/05/2012  [ apri ]
3.4.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è sostituito dal seguente:
  «9. I contributi pubblici per le consultazioni elettorali sostenute dai partiti e movimenti politici, e dai singoli candidati nel caso di elezioni in collegi elettorali uninominali, sono ripartiti in ragione di 1 euro per voto ottenuto e per spese effettivamente sostenute e documentate.»