Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è sostituito dal seguente:
«9. I contributi pubblici per le consultazioni elettorali sostenute dai partiti e movimenti politici, e dai singoli candidati nel caso di elezioni in collegi elettorali uninominali, sono ripartiti in ragione di 1 euro per voto ottenuto e per spese effettivamente sostenute e documentate.»