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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.6. in I Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 08/05/2012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/05/2012  [ apri ]
2.6.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2
(Destinazione del 5 per mille per il finanziamento dei partiti e movimenti politici).

  1. Per ciascun anno finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta precedente, fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo d'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata, in base alla scelta del contribuente, al finanziamento dei partiti e movimenti politici che hanno presentato proprie liste di candidati in occasione di elezioni politiche o amministrative o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, i partiti e movimenti politici comunicano al Ministero dell'interno, tramite il relativo responsabile legale, la loro eventuale sopravvenuta cessazione. Il mancato adempimento dell'obbligo da parte del predetto responsabile legale comporta, oltre alla restituzione delle somme percepite ai sensi del comma 1 nell'ultimo anno, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di pari entità.
  3. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 1 sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.
  4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse, sentite le Commissioni parlamentari competenti. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare un apposito fondo.
  5. I soggetti di cui al comma 1 ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme a essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, la destinazione delle somme a essi attribuite.
  6. In nessun caso possono essere assegnate somme ai soggetti di cui al comma 1 in assenza di una scelta espressa del contribuente.
  7. Per gli interventi di cui ai commi da 1 a 4 è autorizzata, a decorrere dall'anno 2013, una spesa nel limite massimo delle risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della presente legge.