Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Statuti dei partiti e movimenti politici).
1. I partiti e movimenti politici che intendano concorrere alla ripartizione dei rimborsi e dei contributi di cui alla presente legge sono tenuti a dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto, che sono trasmessi al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati. L'atto costitutivo e lo statuto sono redatti nella forma dell'atto pubblico e indicano in ogni caso l'organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio e l'organo responsabile per la gestione economico-finanziaria.