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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.0100. in I Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 08/05/2012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/05/2012  [ apri ]
2.0100.
approvato

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Statuti dei partiti e movimenti politici).

  1. I partiti e movimenti politici che intendano concorrere alla ripartizione dei rimborsi e dei contributi di cui alla presente legge sono tenuti a dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto, che sono trasmessi al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati. L'atto costitutivo e lo statuto sono redatti nella forma dell'atto pubblico e indicano in ogni caso l'organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio e l'organo responsabile per la gestione economico-finanziaria.

I Relatori