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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.01. in I Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 08/05/2012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/05/2012  [ apri ]
2.01.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Soggetti nei cui confronti possono essere erogati i contributi volontari).

  1. Per fruire del beneficio di cui all'articolo 2, i contributi volontari debbono essere erogati nei confronti dei seguenti soggetti:
    a) movimenti o partiti politici che hanno conseguito nell'ultima consultazione elettorale precedente all'anno di erogazione del contributo almeno un rappresentante eletto alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica o in un'assemblea regionale ed il cui statuto si conforma a principi di partecipazione democratica;
    b) movimenti o partiti politici che hanno presentato nella medesima consultazione elettorale candidati in almeno tre circoscrizioni per le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati o in almeno tre regioni per il rinnovo del Senato della Repubblica o delle assemblee regionali ed il cui statuto si conforma a principi di partecipazione democratica.

  2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere iscritti in un elenco nazionale, istituito presso il Ministero dell'interno. A tal fine essi depositano presso lo stesso Ministero il proprio statuto ed ogni eventuale successiva modifica. La richiesta di iscrizione nell'elenco nazionale deve essere altresì corredata da una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti indicati dal medesimo comma 1. I soggetti iscritti nell'elenco nazionale trasmettono annualmente al Ministero dell'interno, in via telematica, una dichiarazione attestante la permanenza dei predetti requisiti.
  3. Alle dichiarazioni previste dal comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  4. I soggetti di cui al comma 1 si avvalgono di una società di revisione iscritta all'albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'articolo 61 del D. Lgs. n. 58 del 1998 e dell'articolo 43, comma 1, lettera i), del D. Lgs. N. 39 del 2010. La società di revisione esprime un giudizio sul bilancio di esercizio secondo quanto previsto dalla normativa in materia e, a tal fine, verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale, la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e la conformità alle norme che lo disciplinano.
  5. Sul sito internet del partito o del movimento politico e su apposita sezione del sito internet della Camera dei deputati, entro il 15 giugno di ogni anno, sono pubblicati, anche in formato «open data», il rendiconto di esercizio corredato dalla relazione sulla gestione e dalla nota integrativa, la relazione del collegio sindacale, la relazione della società di revisione, i bilanci relativi alle imprese partecipate, il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio.
  6. La Corte dei Conti effettua il controllo del rendiconto, della relazione e della nota integrativa dei bilanci che i singoli partiti e movimenti politici sono tenuti, unitamente al giudizio della società di revisione di cui al comma 4, a depositare alla stessa entro trenta giorni dalla loro approvazione e comunque non oltre il 31 maggio di ogni anno. La Corte dei Conti può procedere a verifiche del contenuto del bilancio con riferimento alla conformità delle spese effettivamente sostenute ed alla regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse.
  7. Entro il 31 luglio di ogni anno la Corte dei Conti trasmette una relazione contenente l'esito del controllo ai Presidenti della Camera e del Senato. Qualora dalla relazione emergano irregolarità, la Corte dei Conti dispone la sospensione, da uno a cinque anni, del relativo partito o movimento politico dall'elenco nazionale di cui al comma 2. Al partito o movimento politico oggetto della sospensione non cessano di applicarsi i controlli di cui ai commi 4, 5 e 6.
  8. I soggetti di cui al comma 1 non posso essere destinatari di finanziamenti o contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, direttamente o indirettamente, da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico o di società controllate da queste ultime.
  9. Sono vietati altresì i finanziamenti o contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di società non comprese tra quelle previste nel comma precedente in favore dei soggetti di cui al comma 1 salvo che tali contributi non siano deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla legge.
  10. Chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione dei divieti di cui ai commi 8 e 9, ovvero senza le formalità di cui al comma 9 è punito per ciò solo con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa fino al triplo delle somme versate in violazione della presente legge. La violazione dei divieti di cui ai commi 8 e 9 comporta, inoltre, la sospensione, per cinque anni, del relativo partito o movimento politico dall'elenco nazionale di cui al comma 2.
  11. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati l'istituzione e la tenuta dell'elenco di cui al comma 2, l'iscrizione nello stesso, le modalità di trasmissione della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti richiesti, nonché i relativi controlli.