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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.8. in I Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 08/05/2012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/05/2012  [ apri ]
1.8.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  «1. A ciascun movimento o partito politico è attribuito un contributo pubblico per le spese elettorali sostenute pari a euro 500.000, corrisposti in un'unica soluzione, per ciascuna campagna elettorale svolta in occasione del rinnovo dei due rami del Parlamento, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali, entro il novantesimo giorno dall'esito positivo delle verifiche della sezione di controllo di cui all'articolo 12, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.
  2. L'erogazione del contributo pubblico non è vincolata alla prestazione di alcuna forma di garanzia bancaria o fideiussoria da parte degli aventi diritto.
  3. Il comma 1, dell'articolo 10, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è sostituito dal seguente:
  1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, escluse quelle sostenute dai singoli candidati di cui al comma 2 dell'articolo 7, non possono superare la somma di euro 1.000.000.»
  4. Il limite massimo di spesa di cui al comma 1, dell'articolo 10, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è esteso alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo e dei Consigli regionali.»
  5. All'articolo 2, comma 1, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441, le parole da: «ovvero» fino a «vero» sono soppresse.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.