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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.23. in I Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 08/05/2012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/05/2012  [ apri ]
1.23.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  «5. La somma destinata al rimborso delle spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici per l'anno in corso, da erogarsi il 31 luglio 2012, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, è riversata all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnata al Fondo ammortamento titoli di Stato di cui alla legge n. 432 del 1993 e successive modificazioni. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.»