Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis «qualora le spese documentate per i rimborsi elettorali risultino inferiore all'importo massimo dei fondi previsti dall'articolo 1 della legge 3 giugno 1999 n. 157 come modificato dalla presente legge, le somme residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. I contributi pubblici di cui al comma 1 spettanti a ciascun partito o movimento politico sono diminuiti dell'uno per cento qualora il partito o il movimento politico abbia ottenuto un numero di eletti del medesimo genere superiore ai due terzi del totale.