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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.2. in I Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 08/05/2012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/05/2012  [ apri ]
1.2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Abrogazione dei rimborsi elettorali e devoluzione dell'ultima rata del rimborso elettorale).

  1. Gli articoli 1, 2, 3, 6-bis, 7, 8 e 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, sono abrogati.
  2. I partiti e i movimenti politici che partecipano o hanno partecipato alla ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, devolvono l'ultima rata del rimborso spettante per il 2008 ad associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale che curano attività assistenziali ovvero a un fondo destinato al pagamento dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni dalle imprese appaltatrici, o a un fondo per la garanzia dei fidi a favore dell'artigianato, del commercio e della piccola e media impresa.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui è costituito il fondo di cui al comma 2 e sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.