stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.19. in I Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 08/05/2012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/05/2012  [ apri ]
1.19.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. Con riferimento alle elezioni per ciascuno degli organi di cui al comma 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, ad ogni partito che abbia ottenuto l'elezione, sotto il proprio simbolo, di almeno un rappresentante, è riconosciuto un finanziamento pari a 0,65 euro per ciascun voto valido ricevuto. Qualora l'ammontare delle somme così complessivamente riconosciute ai partiti ecceda le disponibilità del relativo fondo, le somme effettivamente erogate a ciascun partito sono ridotte proporzionalmente fino a scomputare la parte eccedente.

  Conseguentemente, nel comma 3 sostituire le parole: di cui ai commi 1 e 2 con le seguenti: di cui ai commi precedenti del presente articolo.