Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Hanno diritto alla corresponsione del rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e del contributo per l'atti- vità politica di cui al comma precedente, i partiti e i movimenti politici costituiti in associazione legalmente riconosciuta, in forma pubblica, aventi statuto conformato a principi di partecipazione democratica, in particolare in materia di scelta dei candidati alle consultazioni elettorali, di diritti delle minoranze, di regolare e trasparente contabilità e di diritti degli iscritti.