Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Destinazione dei risparmi ad interventi conseguenti ai danni provocati da eventi sismici e calamità naturali).
1. I risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 negli anni 2012 e 2013, da accertare con decreto del ministro dell'economia e delle finanze entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati a un fondo da istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, al fine di destinarli alle amministrazioni pubbliche competenti in via ordinaria a coordinare gli interventi conseguenti ai danni provocati dagli eventi sismici e dalle calamità naturali che hanno colpito il territorio nazionale a partire dal 1o gennaio 2009.
2. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.