stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.0500. in Assemblea riferita al testo base adottato nella seduta del 08/05/2012

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/05/2012  [ apri ]
9.0500.
approvato

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Destinazione dei risparmi ad interventi conseguenti ai danni provocati da eventi sismici e calamità naturali).

  1. I risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 negli anni 2012 e 2013, da accertare con decreto del ministro dell'economia e delle finanze entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati a un fondo da istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, al fine di destinarli alle amministrazioni pubbliche competenti in via ordinaria a coordinare gli interventi conseguenti ai danni provocati dagli eventi sismici e dalle calamità naturali che hanno colpito il territorio nazionale a partire dal 1o gennaio 2009.
  2. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La Commissione