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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.3. in Assemblea riferita al testo base adottato nella seduta del 08/05/2012

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/05/2012  [ apri ]
8.3.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito o movimento politico che partecipa alle elezioni e dai singoli candidati non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per l'elezione stessa.

  Conseguentemente:
   al comma 2, sopprimere le parole:
7, intendendosi sostituito il Presidente della Camera di appartenenza con il Presidente della Camera dei deputati
   alla rubrica sopprimere le parole: dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.