Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. – (Pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale dei soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere dei partiti o dei movimenti politici o funzioni analoghe). – 1. Le disposizioni in materia di pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441, si applicano, in quanto compatibili, anche ai soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere dei partiti o dei movimenti politici, o funzioni analoghe, che non siano titolari di cariche elettive.