Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. – (Anagrafe patrimoniale). – 1. Al fine di assicurare la trasparenza degli interessi personali dei rappresentanti legali e dei tesorieri dei partiti o movimenti politici, sul sito internet dei rispettivi partiti e movimenti politici aventi diritto ai contributi e agevolazioni di cui alla presente legge, devono essere pubblicate le rispettive situazioni reddituali e patrimoniali.
2. In particolare, sui siti internet di cui al comma 1 devono essere pubblicati i seguenti dati:
a) la retribuzione, le indennità, i rimborsi e i gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolo;
b) la dichiarazione dei redditi e degli interessi finanziari relativi all'anno precedente l'assunzione dell'incarico e agli anni di svolgimento dell'incarico medesimo. Una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, le azioni di società, le quote di partecipazione a società, l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;
c) la dichiarazione dei finanziamenti, delle donazioni o di qualsiasi altra elargizione o atto di liberalità.
3. In caso di inottemperanza all'obbligo di cui al comma 1, previa diffida da parte della Commissione di cui all'articolo 6, è prevista la decurtazione dell'1 per cento del contributo di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo.