Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
11. All'articolo 7, primo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto di cui al precedente periodo si applica anche alle società con partecipazione di capitale pubblico pari o inferiore al 20 per cento, nonché alle società controllate da queste ultime, ove tale partecipazione assicuri comunque al soggetto pubblico il controllo della società».