Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. È abrogato l'articolo 6-bis, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157. Le risorse del fondo di garanzia previsto dal predetto articolo, nell'importo disponibile in esito al completamento delle procedure già esperite alla data di entrata in vigore della presente legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.