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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.606. in Assemblea riferita al testo base adottato nella seduta del 08/05/2012

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/05/2012  [ apri ]
6.606. (nuova formulazione)
approvato

  Sostituire il comma 5 con i seguenti
  5. Ai partiti e movimenti politici inottemperanti all'obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati o la relazione della società di revisione o il verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione dell'intero importo ad essi attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso delle spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2.
  5-bis. Ai partiti e ai movimenti politici che non abbiano rispettato gli obblighi di cui all'articolo 8, commi da 5 a 10-bis della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, o abbiano omesso la pubblicazione nel proprio sito internet dei documenti di cui al comma 7 nel termine indicato nel medesimo comma 7 ovvero, nei casi previsti dal comma 4-quinquies, entro il 31 ottobre, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione di un terzo dell'importo ad essi complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso delle spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2 della presente legge.
  5-ter. Ai partiti e ai movimenti politici che nel rendiconto di esercizio abbiano omesso dati ovvero abbiano dichiarato dati difformi rispetto alle scritture e ai documenti contabili, la Commissione applica la sanzione amministrativa pari all'importo non dichiarato o difforme dal vero, consistente nella decurtazione dell'importo ad essi complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso delle spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2, nel limite di un terzo dell'importo medesimo. Ove una o più voci del rendiconto non siano rappresentate in conformità al modello di cui all'Allegato A della legge 2 gennaio 1997, n. 2, la Commissione applica la sanzione amministrativa fino a un ventesimo dell'importo complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso delle spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2.
  5-quater. Ai partiti e ai movimenti politici che nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa abbiano omesso di indicare, in tutto o in parte, le informazioni previste dagli Allegati B e C della legge 2 gennaio 1997, n. 2, o non le abbiano rappresentate in forma corretta o veritiera, la Commissione applica, per ogni informazione omessa, non correttamente rappresentata o non riportante dati corrispondenti al vero, la sanzione amministrativa fino a un ventesimo dell'importo ad essi complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso delle spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2, nel limite di un terzo dell'importo medesimo.
  5-quinquies. Ai partiti e ai movimenti politici che non abbiano destinato una quota pari almeno al 5 per cento dei rimborsi elettorali ricevuti ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, è applicata la sanzione amministrativa pari a un ventesimo dell'importo ad essi complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso delle spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2.
  5-sexies. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, le sanzioni applicate non possono superare nel loro complesso i due terzi dell'importo complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso delle spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2.
  5-septies. Nell'applicazione delle sanzioni, la Commissione tiene conto della gravità delle irregolarità commesse e ne indica i motivi.
  5-octies. Qualora le inottemperanze e le irregolarità, di cui ai commi da 5 a 5-quinquies del presente articolo, siano state commesse da partiti e movimenti politici che abbiano partecipato in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, le sanzioni sono applicate esclusivamente nei riguardi del partito e del movimento politico inottemperante o irregolare.
  5-novies. Le sanzioni sono notificate al partito o al movimento politico interessato e sono comunicate ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati che, per i fondi di rispettiva competenza, riducono, nella misura disposta dalla Commissione, le rate dei rimborsi delle spese elettorali e del contributo per il cofinanziamento, di cui all'articolo 2, spettanti per l'anno in corso ai partiti sanzionati ai sensi del presente articolo.
  5-decies. Qualora le inottemperanze e le irregolarità, di cui ai commi da 5 a 5-quinquies del presente articolo, siano state commesse da partiti e movimenti politici che abbiano percepito tutti i rimborsi delle spese elettorali e i contributi per il cofinanziamento di cui all'articolo 2 loro spettanti e che non ne abbiano maturato di nuovi, la Commissione applica le relative sanzioni amministrative pecuniarie in via diretta al partito o al movimento politico fino al limite dei due terzi dell'importo ad esso complessivamente attribuito nell'ultimo anno.

La Commissione
6.606.

  Sostituire il comma 5 con i seguenti
  5. Ai partiti e movimenti politici inottemperanti all'obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati o la relazione della società di revisione o il verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione dell'intero importo ad essi attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso delle spese elettorali e del contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2.
  5-bis. Ai partiti e ai movimenti politici che non abbiano rispettato gli obblighi di cui all'articolo 8, commi da 5 a 10-bis, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, o abbiano omesso la pubblicazione nel proprio sito internet nel termine indicato nel comma 7 ovvero, nei casi previsti dal comma 4-quinquies, entro il 31 ottobre, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione di un terzo dei rimborsi delle spese elettorali e del contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2 della presente legge complessivamente attribuiti per l'anno in corso.
  5-ter. Ai partiti e ai movimenti politici che nel rendiconto di esercizio abbiano omesso dati ovvero abbiano dichiarato dati difformi rispetto alle scritture e ai documenti contabili, la Commissione applica la sanzione amministrativa pari all'importo non dichiarato o difforme dal vero, consistente nella decurtazione dei rimborsi delle spese elettorali e del contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2 della presente legge complessivamente attribuiti per l'anno in corso, nel limite di un terzo dei medesimi.
  5-quater. Ai partiti e ai movimenti politici che nella Relazione sulla gestione e nella Nota integrativa abbiano omesso, in tutto o in parte, di rappresentare in forma corretta e veritiera le informazioni ivi previste, la Commissione applica, per ogni informazione omessa, non correttamente rappresentata o non riportante dati corrispondenti al vero, la sanzione amministrativa fino a un ventesimo dei rimborsi elettorali e dei contributi per il cofinanziamento di cui all'articolo 2 complessivamente attribuiti per l'anno in corso, nel limite di un terzo dei medesimi.
  5-quinquies. Ai partiti e ai movimenti politici che non abbiano destinato una quota pari almeno al 5 per cento dei rimborsi elettorali ricevuti ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, è applicata la sanzione amministrativa pari a un ventesimo dei rimborsi elettorali e dei contributi per il cofinanziamento di cui all'articolo 2 complessivamente attribuiti per l'anno in corso.
  5-sexies. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, le sanzioni applicate non possono superare nel loro complesso i due terzi dei rimborsi elettorali e dei contributi per il cofinanziamento complessivamente attribuiti per l'anno in corso.
  5-septies. Nell'applicazione delle sanzioni, la Commissione tiene conto della gravità delle irregolarità commesse e ne indica i motivi.
  5-octies. Qualora le inottemperanze e le irregolarità, di cui ai commi da 5 a 5-quinquies del presente articolo, siano state commesse da partiti e movimenti politici che abbiano partecipato in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, le sanzioni sono applicate esclusivamente nei riguardi del partito e del movimento politico inottemperante o irregolare.
  5-novies. Le sanzioni sono notificate al partito o al movimento politico interessato e sono comunicate ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati che, per i fondi di rispettiva competenza, riducono, nella misura disposta dalla Commissione, le rate dei rimborsi delle spese elettorali e del contributo per il cofinanziamento, di cui all'articolo 2, spettanti per l'anno in corso ai partiti sanzionati ai sensi del presente articolo.
  5-decies. Qualora le inottemperanze e le irregolarità, di cui ai commi da 5 a 5-quinquies del presente articolo, siano state commesse da partiti e movimenti politici che abbiano percepito tutti i rimborsi e contributi loro spettanti e che non ne abbiano maturato di nuovi, la Commissione applica le relative sanzioni amministrative pecuniarie in via diretta al partito o movimento politico fino al limite dei due terzi delle somme medesime ad essi complessivamente attribuite nell'ultimo anno.

La Commissione