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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.502. in Assemblea riferita al testo base adottato nella seduta del 08/05/2012

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/05/2012  [ apri ]
6.502.

  Sopprimere i commi da 3 a 7.

  Conseguentemente:
   sopprimere i commi 9 e 10;
   dopo l'articolo 6, aggiungere i seguenti:

  Art. 6-bis. – (Commissione per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici). – 1. È istituita la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di seguito denominata «Commissione». La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati, che provvede, in pari misura con il Senato della Repubblica, ad assicurarne l'operatività attraverso le necessarie dotazioni di personale di segreteria. La Commissione è composta da cinque membri, di cui uno designato dal Primo Presidente della Corte di cassazione, uno designato dal Presidente del Consiglio di Stato e tre designati dal Presidente della Corte dei conti. Tutti i componenti sono scelti fra i magistrati dei rispettivi ordini giurisdizionali con qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione o equiparata; due dei componenti designati dal Presidente della Corte dei conti devono essere revisori contabili iscritti al relativo registro. La Commissione è nominata, sulla base delle designazioni effettuate ai sensi del presente comma, con atto congiunto dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Con il medesimo atto è individuato, tra i componenti, il Presidente della Commissione che ne coordina i lavori. Il mandato dei membri della Commissione è di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso spese per l'attività prestata ai sensi della presente legge. Per la durata dell'incarico i componenti della Commissione non possono assumere ovvero svolgere altri incarichi o funzioni.
  2. La Commissione effettua il controllo di regolarità e di conformità alla legge del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e dei relativi allegati, come da ultimo modificato dall'articolo 6-quinquies, nonché di ottemperanza alle disposizioni di cui alla presente legge. A tal fine, entro il 15 giugno di ogni anno, i rappresentanti legali o i tesorieri dei partiti e dei movimenti politici, cui sono stati attribuiti rimborsi elettorali o contributi a titolo di cofinanziamento, sono tenuti a trasmettere alla Commissione il rendiconto e i relativi allegati previsti dall'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, concernenti ciascun anno di esercizio in cui tali rimborsi o contributi sono stati loro assegnati. Unitamente agli atti di cui al secondo periodo del presente comma, sono trasmessi alla Commissione la certificazione della regolarità del rendiconto della società di revisione di cui all'articolo 6, nonché il verbale di approvazione del rendiconto medesimo da parte del competente organo del partito o movimento politico. In caso di partecipazione in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, ciascun partito e movimento politico che abbia depositato congiuntamente il contrassegno di lista è soggetto agli obblighi di cui al presente comma.
  3. Nello svolgimento della propria attività, la Commissione effettua il controllo anche verificando la conformità delle spese effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla documentazione prodotta a prova delle stesse. A tal fine, entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione del rendiconto, invita i partiti e i movimenti politici interessati a sanare, entro e non oltre il 28 febbraio seguente, eventuali irregolarità contabili da essa riscontrate. Entro e non oltre il 30 aprile dello stesso anno la Commissione approva una relazione in cui esprime il giudizio di regolarità e di conformità a legge, di cui al primo periodo del comma 2. La relazione è trasmessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che ne curano la pubblicazione sui rispettivi siti internet.
  4. Entro e non oltre il 10 luglio di ogni anno, la Commissione trasmette ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati l'elenco dei partiti e movimenti politici che risultino, rispettivamente, ottemperanti e inottemperanti agli obblighi di cui al comma 2, con riferimento all'esercizio dell'anno precedente.
  5. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati sospendono, per i fondi di rispettiva competenza, l'erogazione dei rimborsi e dei contributi spettanti ai partiti e ai movimenti politici che risultino inottemperanti sulla base della comunicazione di cui al comma 4. Qualora l'inottemperanza non venga sanata entro il successivo 30 ottobre, la Commissione applica al partito o al movimento politico la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 6-ter, comma 1.
  Art. 6-ter. – (Sanzioni). – 1. Ai partiti e movimenti politici inottemperanti all'obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati o la certificazione della società di revisione o il verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione dell'intero importo ad essi attribuito a titolo di rimborso delle spese elettorali e del contributo di cui all'articolo 2 per l'anno in corso.
  2. Ai partiti e ai movimenti politici che non abbiano rispettato gli obblighi di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, o il cui rendiconto sia giudicato irregolare ovvero ancora abbiano omesso la pubblicazione nel sito internet di cui all'articolo 6-quater entro la data di trasmissione del rendiconto, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione dei rimborsi delle spese elettorali e del contributo di cui all'articolo 2 della presente legge complessivamente attribuiti per l'anno in corso di un importo da uno a tre volte le irregolarità riscontrate e comunque non superiore al limite di due terzi delle somme medesime. In caso di riscontro di irregolarità non quantificabili, la Commissione applica la sanzione amministrativa fino a due terzi di tali somme. Nell'applicazione della sanzione, la Commissione tiene conto della gravità delle irregolarità commesse e ne indica i motivi.
  3. Qualora siano riscontrate inottemperanze o irregolarità commesse da partiti e movimenti politici che abbiano partecipato in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, la sanzione è applicata esclusivamente nei riguardi del partito e del movimento politico inottemperante o irregolare.
  4. La sanzione è notificata al partito interessato ed è comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati che, per i fondi di rispettiva competenza, riducono, nella misura disposta dalla Commissione, le rate dei rimborsi delle spese elettorali e del contributo di cui all'articolo 2 spettanti per l'anno in corso ai partiti sanzionati ai sensi del presente articolo. In caso di violazioni riscontrate a carico di partiti e movimenti politici che abbiano percepito tutti i rimborsi e contributi loro spettanti e che non ne abbiano maturato di nuovi, le relative sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate dalla Commissione fino al limite dei due terzi delle somme medesime ad essi complessivamente attribuite nell'ultimo anno.
  5. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, nonché ai fini della tutela giurisdizionale, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto diversamente disposto nel presente articolo. Non si applica l'articolo 16 della medesima legge n. 689 del 1981.
  Art. 6-quater. – (Obblighi di pubblicità). – 1. Nei siti internet dei partiti e dei movimenti politici, entro il 15 luglio di ogni anno, nonché in un'apposita sezione del sito internet della Camera dei deputati, dopo la verifica di cui all'articolo 6-bis, comma 3, sono pubblicati, anche in formato open data, il rendiconto di esercizio e i relativi allegati, nonché la relazione della società di revisione e il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio.
  Art. 6-quinquies. – (Abrogazioni). – 1. All'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 1 e 14 sono abrogati;
   b) al comma 2, dopo le parole: «il rendiconto» sono inserite le seguenti: «di esercizio, redatto secondo il modello di cui all'allegato A,».
  Art. 6-sexies. – (Disciplina transitoria). – 1. Le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 6-quater si applicano con riferimento ai rendiconti dei partiti e movimenti politici successivi all'esercizio finanziario 2012. In via transitoria, il giudizio di regolarità e conformità a legge dei rendiconti dei partiti e movimenti politici relativi agli esercizi finanziari 2011 e 2012 è effettuato dalla Commissione di cui all'articolo 6-bis ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni, nel testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, la Commissione invita direttamente i partiti e i movimenti politici a sanare eventuali inottemperanze ad obblighi di legge o irregolarità contabili.
  2. In via transitoria, i rapporti integrativi relativi ai rendiconti di esercizio anteriori al 2011 sono elaborati, fino al 31 ottobre 2012, dal Collegio dei revisori dei rendiconti dei partiti e movimenti politici di cui all'articolo 8, comma 14, della legge 2 gennaio 1997, n. 7.
  3. L'articolo 1, comma 8, della legge 3 giugno 1999, n. 157, si applica esclusivamente con riferimento ai rendiconti relativi agli esercizi anteriori al 2013.
  Art. 6-septies. – (Perdita di legittimazione). – 1. Nel caso di applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6-ter, in misura pari o superiore a un terzo dei rimborsi delle spese elettorali e del contributo a titolo di cofinanziamento di cui alla presente legge, i rappresentanti legali o i tesorieri statutariamente abilitati dei partiti e dei movimenti politici perdono la legittimazione a presentare la documentazione prescritta ai fini dell'accesso ai rimborsi per le spese elettorali e ai contributi previsti dalla presente legge.

La Commissione