Sostituire il comma 9 con il seguente:
9. I partiti e i movimenti politici devono depositare le somme derivanti dalla disponibilità di risorse pubbliche presso un conto di deposito infruttifero acceso presso la Banca d'Italia. È fatto divieto di investire le suddette somme in qualsiasi strumento finanziario, compresi i titoli emessi dallo Stato italiano.