Sostituirlo con il seguente:
Art. 6. – (Istituzione e compiti dalla sezione di controllo della Corte dei conti). – 1. È istituita la sezione di controllo della Corte dei conti sulle associazioni private dotate di personalità giuridica che godono di finanziamenti pubblici, di seguito denominata «sezione».
2. La sezione provvede al controllo:
a) dei bilanci annuali dei partiti e movimenti politici che godono di finanziamenti, di rimborsi, di agevolazioni, di esenzioni o di qualsiasi altro tipo di provvidenza pubblica previsti dalla legislazione vigente;
b) dei rendiconti relativi alle spese elettorali.
3. Ai fini di cui al comma 2, la sezione provvede a redigere i modelli di bilancio annuale e di rendiconto delle spese elettorali.