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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.227. in Assemblea riferita al testo base adottato nella seduta del 08/05/2012

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/05/2012  [ apri ]
6.227.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  
6-bis. Ai partiti e ai movimenti politici di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al Titolo XI del Libro V del codice civile.
  6-ter. In caso di condanna ai sensi del comma 6-bis i partiti ed i movimenti politici decadono dal diritto al finanziamento pubblico di cui alla presente legge per un periodo pari a tre anni. In deroga alla disposizione precedente è disposto che il finanziamento pubblico è comunque corrisposto esclusivamente a condizione che il partito o il movimento politico si costituisca parte civile nell'eventuale processo penale nei confronti dei responsabili dei reati di cui al comma 6-bis o chieda la restituzione ed il risarcimento dei danni in sede civile.