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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.211. in Assemblea riferita al testo base adottato nella seduta del 08/05/2012

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/05/2012  [ apri ]
6.211.

  Sostituire il comma 3 con i seguenti:
  
3. I partiti e i movimenti politici di cui al comma 1 trasmettono annualmente alla Corte dei conti, per il controllo sulla gestione, i rendiconti di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, ed i relativi allegati, corredati della certificazione e del giudizio del revisore legale di cui al comma 2 del presente articolo. Per il controllo di cui al presente comma è istituita, in via permanente, ferma restando l'attuale dotazione organica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un'apposita Sezione presso la Corte dei conti, denominata di seguito «Commissione», composta dal Collegio di cui al comma 2 dell'articolo 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, cui sono aggiunti altri tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio, coadiuvati da sei addetti alla revisione.
  3-bis. L'erogazione del finanziamento pubblico delle spese elettorali sostenute e documentate dagli aventi diritto è subordinata all'esito positivo del controllo della Commissione di cui al comma 3.