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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.209. in Assemblea riferita al testo base adottato nella seduta del 08/05/2012

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/05/2012  [ apri ]
6.209.

  Sostituire i commi da 3 a 7 con i seguenti:
  3. I segretari e i responsabili amministrativi dei movimenti e dei partiti politici che hanno usufruito dei contributi e dei rimborsi di cui alla presente legge pubblicano, entro il 31 marzo di ogni anno, almeno in due quotidiani a diffusione nazionale, nonché nel sito internet del movimento o partito politico, anche in formato open data, il bilancio finanziario consuntivo del movimento o del partito, approvato dall'organo competente e redatto secondo un modello approvato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa, della relazione della società di revisione, dei bilanci relativi alle imprese collegate, nonché del verbale di approvazione del rendiconto di esercizio. I medesimi soggetti sono altresì tenuti a richiedere la pubblicazione dei dati di cui al periodo precedente nel sito internet della Camera dei deputati e del Ministero dell'interno.
  4. Nella relazione allegata al bilancio, di cui al comma 3, sono illustrati analiticamente l'andamento della gestione economica, il patrimonio del movimento o del partito politico, la pianta organica e il numero effettivo dei dipendenti in servizio, nonché l'ammontare del rimborso delle spese assegnato alla dirigenza politica e dei compensi dei dipendenti in servizio.
  5. Il rappresentante legale o il tesoriere del movimento o del partito politico deve conservare ordinatamente, in originale o in copia, per almeno cinque anni, la documentazione che ha natura o comunque rilevanza amministrativa e contabile.
  6. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui alla presente legge o di irregolare redazione del rendiconto, il Presidente della Camera dei deputati ne dà comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze che, fino alla regolarizzazione, sospende dalla ripartizione dei contributi e dei rimborsi i movimenti e i partiti politici inadempienti.
  7. Il bilancio consuntivo e il bilancio consolidato patrimoniale dei movimenti e dei partiti politici, redatti secondo il modello di cui al comma 3, sono sottoposti altresì al controllo del collegio istituito presso la Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, che accerta l'eventuale violazione degli obblighi previsti dalla legge da parte dei rappresentanti legali o dei tesorieri dei movimenti e dei partiti.
  7-bis. In caso di inottemperanza agli obblighi di legge in materia di contributi e di rimborsi pubblici o di irregolare redazione del bilancio, fatte salve le eventuali sanzioni penali e la sospensione di cui al comma 6, la Corte dei Conti applica una sanzione pecuniaria commisurata alla gravità delle violazioni o delle irregolarità riscontrate, fine a concorrenza dell'importo annuale dei contributi e dei rimborsi.

  Conseguentemente:
   al comma 8, sostituire le parole:
alla Commissione con le seguenti: al collegio istituito presso la Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515,
   al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: dalla Commissione con le seguenti: dal collegio istituito presso la Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.