stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.20. in Assemblea riferita al testo base adottato nella seduta del 08/05/2012

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/05/2012  [ apri ]
6.20.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. È istituita presso la Corte dei Conti una «sezione del controllo sulle associazioni»; la sezione provvede:
   a) al controllo dei bilanci annuali dei soggetti che godono di finanziamenti, contributi, agevolazioni, esenzioni o qualsiasi altro tipo di provvidenza pubblica;
   b) al controllo dei rendiconti relativi alle spese elettorali;
   c) a predisporre i modelli di bilancio annuale e di rendicontazione delle spese elettorali.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. La sezione del controllo sulle associazioni della Corte dei conti effettua il controllo di regolarità e di conformità alla legge del bilancio annuale e del rendiconto delle spese elettorali secondo le disposizioni previste per il controllo sulla gestione finanziaria degli enti sovvenzionati. Il bilancio annuale va trasmesso entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno dal rappresentante legale statutariamente abilitato del partito o movimento politico. Nello svolgimento della propria attività la sezione invita, entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione del Bilancio, i partiti e i movimenti politici interessati, a sanare, entro e non oltre il 28 febbraio seguente, eventuali inottemperanze o irregolarità. Entro e non oltre il 30 aprile dello stesso anno la sezione approva una relazione in cui dichiara quali partiti e movimenti politici non abbiano ottemperato all'obbligo di presentare il bilancio annuale e i relativi allegati e, con riferimento agli altri partiti e movimenti politici, esprime il giudizio di regolarità e di conformità a legge, di cui al primo periodo del presente comma. La relazione è trasmessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che ne curano la pubblicazione sui rispettivi siti Internet. Il rendiconto delle spese elettorali va trasmesso entro e non oltre 45 giorni dalla proclamazione degli eletti dal rappresentante legale statutariamente abilitato del partito o movimento politico o, se del caso, dal candidato nel collegio uninominale. Nello svolgimento della propria attività la sezione invita, entro 120 giorni dal giorno successivo a quello di presentazione del rendiconto, i partiti e i movimenti politici interessati, a sanare, entro e non oltre 30 giorni, eventuali inottemperanze o irregolarità. Entro e non oltre 180 giorni dal deposito dei rendiconti, la sezione approva una relazione in cui dichiara quali partiti e movimenti politici non abbiano ottemperato all'obbligo di presentare il rendiconto delle spese elettorali e i relativi allegati e, con riferimento agli altri partiti e movimenti politici, esprime il giudizio di regolarità e di conformità a legge, di cui al primo periodo del presente comma. La relazione è trasmessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che ne curano la pubblicazione sui rispettivi siti Internet.

   sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. La sezione del controllo sulle associazioni della Corte dei conti:
   a) in caso di omesso deposito del rendiconto delle spese elettorali oltre alla mancata corresponsione del rimborso elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella corresponsione di un importo da 3 a 6 euro per ogni voto ottenuto dal partito o movimento politico o dal candidato inadempiente;
   b) in caso di omesso deposito del bilancio annuale da parte di un partito o movimento politico che ha percepito un rimborso elettorale e la cui legislatura è ancora in corso applica la sanzione di cui alla lettera a). In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata;
   c) la violazione delle disposizioni riguardanti i finanziamenti e le spese – attinenti al bilancio annuale e al rendiconto delle spese elettorali – è punita con la multa fissa di euro 100.000 oltre l'aggiunta da tre a dieci volte la somma riscossa o pagata illecitamente.

  In tutti i casi previsti sono responsabili della violazione di legge tanto chi versa quanto chi riceve. Nell'applicazione delle sanzioni, la sezione tiene conto della gravità delle irregolarità commesse e ne indica i motivi. La sanzione è notificata al partito interessato ed è comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

   sopprimere il comma 8;

   al comma 10, sostituire la parola: Commissione con le seguenti: sezione del controllo sulle associazioni