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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.1. in Assemblea riferita al testo base adottato nella seduta del 08/05/2012

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/05/2012  [ apri ]
6.1.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 6. – (Controllo e trasparenza dei bilanci). – 1. Ogni partito e movimento politico ha l'obbligo di sottoporre il proprio operato economico e il bilancio di esercizio al controllo di una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla CONSOB di cui all'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
  2. La società di revisione esprime un giudizio sul bilancio di esercizio secondo quanto previsto dalla normativa in materia e a tal fine verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale, la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e la sua conformità alle norme che lo disciplinano.
  3. Sul sito internet del partito o movimento politico, entro il 15 giugno di ogni anno, e in un'apposita sezione del sito internet della Camera dei deputati sono pubblicati, anche in formato open data, il rendiconto di esercizio corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa, la relazione della società di revisione, il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio.