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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.602. in Assemblea riferita al testo base adottato nella seduta del 08/05/2012

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/05/2012  [ apri ]
5.602.
approvato

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui al comma 2 e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultante dall'attività di monitoraggio, della quota dei contributi a titolo di cofinanziamento di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce, senza ritardo, alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo. Il limite di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 2 è rideterminato in funzione della operatività della clausola di salvaguardia di cui al precedente periodo.

La Commissione