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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.203. in Assemblea riferita al testo base adottato nella seduta del 08/05/2012

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/05/2012  [ apri ]
5.203.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 38 per cento delle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o a un consiglio regionale con le seguenti: Le erogazioni liberali in denaro in favore di partiti e movimenti politici che hanno acquisito la personalità giuridica di associazione riconosciuta, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, che sono dotati di un atto costitutivo e di uno statuto nei quali sono indicati gli elementi previsti dall'articolo 3 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché l'organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio e l'organo responsabile per la gestione economica-finanziaria, e che hanno partecipato negli ultimi sei anni, con il proprio simbolo, alle elezioni per il Senato della Repubblica, per la Camera dei deputati o per i rappresentanti italiani nel Parlamento Europeo ottenendo almeno l'1 per cento dei voti validi su base nazionale o alle elezioni di un Consiglio regionale ottenendo almeno il 5 per cento dei voti validi, godono delle medesime agevolazioni fiscali previste dall'articolo 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, per le associazioni di promozione sociale.