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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.205. in Assemblea riferita al testo base adottato nella seduta del 08/05/2012

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/05/2012  [ apri ]
3.205.

  Sostituirlo con il seguente:
   1. Sono ammessi a fruire dei rimborsi per le spese elettorali e di qualunque altro beneficio o agevolazione previsti dalla legge soltanto i movimenti e i partiti politici che siano dotati di uno statuto, redatto per atto pubblico e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, il quale determini gli organi del partito e la loro composizione, la durata in carica dei medesimi organi, le procedure e le forme di garanzia per le minoranze e per la trasparenza dei bilanci, i diritti e i doveri degli iscritti, nonché i requisiti di onorabilità richiesti per i candidati alle elezioni e le modalità e i criteri di loro selezione.