stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.0200. in Assemblea riferita al testo base adottato nella seduta del 08/05/2012

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/05/2012  [ apri ]
3.0200.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

  Art. 3-bis. – 1. Il riconoscimento della personalità giuridica del partito conseguente alla registrazione dello statuto e il rispetto dello stesso sono condizione necessaria per beneficiare dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie.
  2. Lo statuto deve essere conforme ai principi fondamentali di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo, ed è volto alla promozione della gioventù e delle pari opportunità.
  3. Nel rispetto dell'autonomia decisionale dei partiti, lo statuto:

    a) indica gli obiettivi del partito politico, il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo, nonché il soggetto al quale è attribuita la legale rappresentanza;
    b) individua gli organi competenti a decidere sull'ammissione e sull'esclusione degli iscritti, sia in prima istanza sia in sede di impugnazione delle decisioni, nonché a disciplinare le modalità dell'iscrizione. Le dimissioni dal partito sono rassegnate con lettera sottoscritta con le stesse modalità della domanda di iscrizione;
    c) definisce idonee forme di garanzia per il funzionamento degli organi centrali e periferici, nonché le forme di verbalizzazione delle riunioni e la pubblicità degli atti congressuali, in modo da garantire il rispetto delle prerogative delle minoranze;
    d) disciplina le procedure di voto per le elezioni alle cariche interne di partito, garantendo che i candidati alle consultazioni elettorali siano designati con metodo democratico e rappresentativo. Le votazioni che importino valutazioni su persone sono svolte comunque a scrutinio segreto;
    e) garantisce la rappresentanza delle minoranze in tutti gli organi deliberativi e di controllo attraverso la previsione di sistemi di voto limitato;
    f) prevede l'istituzione di un collegio di probiviri con competenza esclusiva in materia disciplinare e di interpretazione e applicazione dello statuto, ferma restando la necessità di garantire il rispetto dei principi del contraddittorio e del doppio grado di giudizio nell'attività del collegio;
    g) al fine di favorire la partecipazione attiva dei giovani alla vita politica, destina ad attività mirate alla loro formazione una quota non inferiore al 5 per cento del rimborso ricevuto per le spese sostenuto in occasione delle consultazioni elettorali;
    h) prevede che sia garantita un'equa rappresentanza dei due sessi nell'ambito degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo del partito;
    i) definisce idonee procedure di trasparenza per l'approvazione dei bilanci e la gestione amministrativa;
    l) destina agli organi territoriali e periferici una quota non inferiore a un terzo delle risorse disponibili in bilancio.