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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.501. in Assemblea riferita al testo base adottato nella seduta del 08/05/2012

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/05/2012  [ apri ]
2.501. (nuova formulazione)
approvato

  Al comma 2, sostituire il primo periodo con i seguenti: I partiti e movimenti politici che hanno conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che hanno conseguito almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali o dei consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano, concorrono al contributo di cui al comma 1, primo periodo, del presente articolo nel limite massimo complessivo pari all'importo di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo. Tale importo è suddiviso in misura uguale in quattro fondi, uno per ciascuna elezione. Il fondo relativo al rinnovo dei consigli regionali è ripartito su base regionale in proporzione alla rispettiva popolazione. Per ogni fondo, a ciascun partito o movimento politico avente diritto ai sensi del primo periodo spetta un rimborso massimo proporzionale al numero di voti validi conseguiti nell'ultima elezione.

  Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. L'attribuzione dei contributi è disposta secondo le medesime modalità previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157, nei limiti stabiliti dal comma 2.

La Commissione
2.501.

  Al comma 2, sostituire il primo periodo con i seguenti: Fermo restando il limite di spesa previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, i partiti e movimenti politici che hanno conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che hanno conseguito almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei Consigli regionali o dei Consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, concorrono al contributo di cui al comma 1, primo periodo, del presente articolo nel limite massimo complessivo pari all'importo di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo. Tale importo è suddiviso in misura uguale in quattro fondi, uno per ciascuna elezione. Il fondo relativo al rinnovo dei Consigli regionali è ripartito su base regionale in proporzione alla rispettiva popolazione. Per ogni fondo, a ciascun partito o movimento politico avente diritto ai sensi del primo periodo spetta un rim- borso massimo proporzionale al numero di voti validi conseguiti nell'ultima elezione.

  Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. L'attribuzione dei contributi è disposta secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157, nei limiti stabiliti dal comma 2.

La Commissione