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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.4. in Assemblea riferita al testo base adottato nella seduta del 08/05/2012

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/05/2012  [ apri ]
1.4.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1. – (Destinazione del cinque per mille dell'IRPEF al finanziamento della politica). – 1. All'atto della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, nonché della presentazione del certificato unico dipendente (CUD) ciascun contribuente può destinare una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ai partiti e movimenti politici.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'attuazione del comma 1 del presente articolo, assicurando la tempestività e l'economicità di gestione, nonché la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti.

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 2 con i seguenti:
  
Art. 2. – (Determinazione ed erogazione della risorse). – 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze determina con proprio decreto, entro il 30 novembre di ciascun anno, sulla base delle dichiarazioni effettuate dai contribuenti ai sensi dell'articolo 1, l'ammontare delle risorse da ripartire tra i partiti o movimenti politici.
  2. Con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo il Ministro dell'economia e delle finanze determina, altresì, la ripartizione delle risorse tra i partiti e movimenti politici aventi i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 2-bis. Ai fini dell'individuazione degli aventi diritto e della ripartizione del fondo si prendono in considerazione esclusivamente le dichiarazioni di appartenenza ai partiti o movimenti politici rese dai candidati, all'atto dell'accettazione della candidatura.
  3. Le risorse sono ripartite tra i partiti e movimenti politici in proporzione ai voti validi espressi in ambito nazionale in favore delle liste da essi presentate per la più recente elezione della Camera dei deputati. Nel caso in cui una stessa lista, sulla base delle dichiarazioni di riferimento rese dai candidati in essa compresi ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 2-bis, risulti espressione di due o più partiti o movimenti politici, la somma spettante sulla base del risultato conseguito da tale lista è ripartita tra i partiti o movimenti interessati in proporzione al numero di candidati eletti riferibili a ciascun partito o movimento. Nel caso in cui un partito o movimento politico abbia presentato liste e candidature per l'elezione del Parlamento nazionale esclusivamente in circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche, a esso è corrisposta una somma pari alla moltiplicazione di un novecentoquarantacinquesimo dell'ammontare totale delle risorse per il numero dei parlamentari eletti al Parlamento nazionale che hanno dichiarato di fare riferimento a tale partito o movimento.
  4. L'erogazione delle risorse di cui al comma 2 è effettuata, in un'unica soluzione, entro il 31 marzo dell'anno successivo.
  Art. 2-bis. – (Requisiti per partecipare alla ripartizione delle risorse). – 1. I partiti e i movimenti politici partecipano alla ripartizione annuale delle risorse di cui all'articolo 1 qualora abbiano, al 31 ottobre di ciascun anno, almeno un parlamentare eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica o abbiano ottenuto consensi pari almeno al 2 per cento su base nazionale.
  2. Alla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1 concorrono i partiti e movimenti politici che ne fanno domanda, sottoscritta dai rappresentanti legali o dai loro delegati ai sensi dei rispettivi statuti, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Presidente della Camera dei deputati, che la trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze.
  3. Ciascun candidato alle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica dichiara, all'atto dell'accettazione della candidatura e ai soli fini di cui alla presente legge, il partito o movimento politico di riferimento. Analoga dichiarazione è effettuata dai candidati alle elezioni suppletive per le Camere.
  4. All'inizio di ciascuna legislatura il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica comunicano al Ministro dell'economia e delle finanze l'elenco dei componenti di ciascuna Camera con le rispettive dichiarazioni di riferimento ai partiti e movimenti politici rese ai sensi del comma 3. Il Presidente della Camera dei deputati comunica inoltre il numero di voti validi espressi in ambito nazionale in favore delle liste presentate per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale. Nel corso della legislatura i Presidenti delle Camere provvedono, altresì, a comunicare le eventuali variazioni alla composizione delle Camere successivamente intervenute per effetto di surrogazioni o di elezioni suppletive.