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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.27. in Assemblea riferita al testo base adottato nella seduta del 08/05/2012

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/05/2012  [ apri ]
1.27.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. Le quote dei rimborsi elettorali relative alle elezioni svoltesi dal 2008 al 2011 il cui termine di erogazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge non sono corrisposte. Gli importi corrispondenti alle conseguenti riduzioni di spesa sono assegnati al «Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne», di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sono destinati esclusivamente a finanziare, nell'ambito del «piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socioeducativi», previsto dall'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la realizzazione di asili nido.