stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.221. in Assemblea riferita al testo base adottato nella seduta del 08/05/2012

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/05/2012  [ apri ]
1.221.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1. – (Definizione del sistema di finanziamento in favore dei partiti e movimenti politici da parte dello Stato e dei cittadini). – 1. Ai partiti e movimenti politici è attribuito un contributo pubblico per le spese elettorali sostenute pari a euro 500.000, corrisposti in un'unica soluzione entro l'anno di svolgimento delle relative elezioni, per ciascuna campagna elettorale svolta in occasione del rinnovo dei due rami del Parlamento, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali.
  2. Il contributo pubblico di cui al comma 1 è riconosciuto ai partiti e movimenti politici che hanno conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che hanno conseguito almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei componenti del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei Consigli regionali o dei Consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  3. L'erogazione del contributo non è vincolata alla prestazione di alcuna forma di garanzia bancaria o fideiussoria da parte degli aventi diritto.
  4. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è sostituito dal seguente:
  «1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, escluse quelle sostenute dai singoli candidati di cui al comma 2 dell'articolo 7, non possono superare la somma di euro 1.000.000».

  5. Il limite massimo di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è esteso alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo e dei Consigli regionali.
  6. All'atto della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, nonché della presentazione dei modelli CUD (ex modello 101) e 102, ciascun contribuente può devolvere ad un movimento o partito politico avente diritto ai sensi del comma 2 il 5 per mille del proprio reddito tassabile, versando detto contributo unitamente al saldo delle imposte dovute per i redditi cui si riferisce la dichiarazione. Il contributo verrà versato tramite modello F24 con apposito codice tributo ed annualità di riferimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma.
  7. I movimenti e i partiti politici che non raccolgono attraverso le disposizioni di cui al comma 6 una somma equivalente a euro 0,20 per ogni voto conseguito in occasione delle più recenti elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ricevono annualmente un contributo integrativo da parte dello Stato fino al raggiungimento della suddetta somma.
  8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 sono introdotte per un triennio e monitorate dagli organi statali competenti al fine di verificarne i risultati e gli effetti.
  9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano a decorrere dal primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
  10. All'articolo 2, comma 1, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441, le parole da: «ovvero» fino a «vero» sono soppresse.
  11. In via transitoria, le somme destinate al rimborso delle spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici riferite alle elezioni svoltesi dal 2008 all'entrata in vigore della presente legge ed il cui termine di erogazione non è ancora scaduto alla medesima data sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.
  12. Gli articoli 1, con l'esclusione del comma 4, 2 e 3, della legge 3 giugno 1999, n. 157, sono abrogati.

  Conseguentemente:
   sopprimere l'articolo 2;
   all'articolo 8, sopprimere il comma 1.