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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.220. in Assemblea riferita al testo base adottato nella seduta del 08/05/2012

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/05/2012  [ apri ]
1.220.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

  1. All'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «un rimborso in relazione alle spese elettorali» sono sostituite dalle seguenti: «un contributo per le attività di iniziativa politica e a rimborso delle spese elettorali»;

   b) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contributo è proporzionale al numero dei voti validi ricevuti da ciascun movimento o partito politico»;

   c) al comma 5, primo periodo, le parole: «di euro 1,00 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 0,50 per il numero dei voti validi ottenuti da ciascun movimento o partito politico nelle ultime elezioni per il rinnovo di ciascuno degli organi di cui al comma 1»;

  2. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

  «1-bis. Sono ammessi a fruire dei rimborsi per le spese elettorali e di qualunque altro beneficio o agevolazione previsti dalla legge soltanto i movimenti e i partiti politici che siano dotati di uno statuto, redatto per atto pubblico e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, il quale determini gli organi del partito e la loro composizione, la durata in carica dei medesimi organi, le procedure e le forme di garanzia per le minoranze e per la trasparenza dei bilanci, i diritti e i doveri degli iscritti, nonché i requisiti di onorabilità richiesti per i candidati alle elezioni e le modalità e i criteri di loro selezione».

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2 e 3.