Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il finanziamento pubblico delle spese sostenute dai partiti e movimenti politici in ordine alle campagne elettorali è pari, quale tetto massimo di spesa, ad euro 63.700.000 annui. Il finanziamento pubblico è riconosciuto ed erogato in misura pari alle spese effettivamente sostenute e documentate dagli aventi diritto.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.