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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.2. in Assemblea riferita al testo base adottato nella seduta del 08/05/2012

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/05/2012  [ apri ]
1.2.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1. – (Abrogazione dei rimborsi elettorali e devoluzione dell'ultima rata del rimborso elettorale). – 1. Gli articoli 1, 2, 3, 6-bis, 7, 8 e 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, sono abrogati.
  2. I partiti e i movimenti politici che partecipano o hanno partecipato alla ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, devolvono l'ultima rata del rimborso spettante per il 2008 ad associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale che curano attività assistenziali ovvero a un fondo destinato al pagamento dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni dalle imprese appaltatrici, o a un fondo per la garanzia dei fidi a favore dell'artigianato, del commercio e della piccola e media impresa.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui è costituito il fondo di cui al comma 2 e sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 2 con il seguente:
  Art. 2. – (Destinazione del 5 per mille). – 1. All'atto della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, nonché della presentazione del certificato unico dipendenti (CUD), ciascun contribuente, fermo quanto già dovuto a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, può destinare una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) al finanziamento di movimenti e partiti politici.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'attuazione del comma 1 del presente articolo, assicurando la tempestività e l'economicità di gestione, la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, nonché l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1, esclusivamente secondo le scelte di destinazione diretta, espresse dai contribuenti.
  3. Possono accedere alle risorse di cui al comma 1 i movimenti e partiti politici i cui bilanci di esercizio siano certificati da una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dell'articolo 43, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.