All'articolo aggiuntivo 7.04, comma 1, sostituire le parole da: euro 7.500 fino a: euro 0,50 con le seguenti: euro 75.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1,50.
Conseguentemente:
al comma 2, sostituire le parole da: euro 50.000 fino a: euro 0,50 con le seguenti: euro 500.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1,50;
al comma 3, sostituire le parole da: euro 250.000 fino a: euro 0,50 con le seguenti: euro 1.000.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1,50;
sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ma non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali. Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 100.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,20 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali. Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 200.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,075 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali.
al comma 5, sostituire le parole: euro 0,20 con le seguenti: euro 1,50.