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Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.2.0500.2. in Assemblea riferita al testo base adottato nella seduta del 08/05/2012

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/05/2012  [ apri ]
0.2.0500.2.

  All'emendamento 2.0500 (nuova formulazione) della Commissione, capoverso Art. 2-bis, comma 1, sostituire le parole: rimborsi elettorali e dei contributi a titolo di per il cofinanziamento dell'attività politica con le seguenti: finanziamenti pubblici a titolo dei rimborsi elettorali e dei contributi per il cofinanziamento dell'attività politica.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, sostituire la rubrica con la seguente:
Richiesta dei finanziamenti pubblici a titolo dei rimborsi elettorali e dei contributi per il cofinanziamento dell'attività politica;
   sostituire il capoverso Art. 2-
ter con il seguente:
  Art. 2-ter. – (Ripartizione dei finanziamenti pubblici a titolo dei rimborsi elettorali e dei contributi tra partiti e movimenti politici facenti parte di aggregazioni). – 1. Nella richiesta dei rimborsi elettorali di cui all'articolo 2-bis, i partiti e movimenti politici che hanno depositato congiuntamente il contrassegno e presentato una lista comune di candidati possono domandare, a pena di decadenza entro il termine di cui al medesimo articolo 2-bis, comma 1, che i rimborsi delle spese elettorali siano attribuiti in base a quote da essi specificamente predeterminate. I partiti e movimenti politici aventi diritto possono disporre anche disgiuntamente del credito oggetto di tali quote.
    2. In mancanza di specifica comunicazione ai sensi del comma 1 del presente articolo, i rimborsi delle spese elettorali sono attribuiti in quote uguali a tutti i partiti e movimenti politici che hanno depositato congiuntamente il contrassegno e presentato la lista comune di candidati. I partiti e movimenti politici aventi diritto possono disporre anche disgiuntamente del credito oggetto di tali quote.

em. 2.0500.