Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito o movimento politico che partecipa alle elezioni e dai singoli candidati non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per l'elezione stessa.
Conseguentemente:
al comma 2, sopprimere le parole: 7, intendendosi sostituito il Presidente della Camera di appartenenza con il Presidente della Camera dei deputati
alla rubrica sopprimere le parole: dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.