Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
3. All'articolo 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, il periodo della campagna elettorale si intende compreso fra la data di convocazione dei comizi elettorali ed il giorno precedente lo svolgimento della votazione»;
b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. La Corte dei conti cura la pubblicità del referto di cui al comma 3».
4. All'Allegato A alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, nella sezione «conto economico», numero 4) (altre contribuzioni), dopo la voce «b) contribuzioni da persone giuridiche», è inserita la seguente voce: «b-bis) contribuzioni da associazioni, partiti e movimenti politici».
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
3. All'articolo 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, il periodo della campagna elettorale si intende compreso fra la data di convocazione dei comizi elettorali ed il giorno precedente lo svolgimento della votazione. Sono riferibili alla campagna elettorale esclusivamente le spese che siano state sostenute in relazione ad iniziative svoltesi nel periodo previsto dal presente comma»;
b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. La Corte dei conti cura la pubblicità del referto di cui al comma 3».
4. All'allegato A alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, nella sezione «conto economico», numero 4) (Altre contribuzioni), dopo la voce «b) contribuzioni da persone giuridiche», è inserita la seguente voce: «b-bis) contribuzioni da associazioni, partiti e movimenti politici».