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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.04. in Assemblea riferita al testo base adottato nella seduta del 08/05/2012

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/05/2012  [ apri ]
7.04. (nuova formulazione, nel testo modificato)
approvato

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
  Art. 7-bis. – (Introduzione di limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici alle elezioni comunali). – 1. Nei comuni con popolazione superiore a 15 mila e non superiore a 100 mila abitanti le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.
  2. Nei comuni con popolazione superiore a 100 mila e non superiore a 500 mila abitanti le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 125.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.
  3. Nei comuni con popolazione superiore a 500 mila abitanti le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 250.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,90 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.
  4. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 5.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 12.500 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.
  5. Nei medesimi comuni di cui al comma 4 le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali.
  6. Alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti si applicano le seguenti disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515:
   a) articolo 7, comma 2, intendendosi il limite di spesa ivi previsto riferito alle soglie di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di euro 2.500,00 avvalendosi unicamente di denaro proprio fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio comunale; commi 7 e 8;

   b) articolo 11;

   c) articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del consiglio comunale; comma 2 e comma 3, primo e secondo periodo, intendendosi sostituita la Corte dei conti con la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio; comma 3-bis; comma 4, intendendosi sostituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale con l'Ufficio elettorale centrale;

   d) articolo 13;

   e) articolo 14;

   f) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi il limite di spesa ivi previsto riferito alle soglie di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; commi 7, intendendosi sostituita la delibera della Camera di appartenenza con la delibera del Consiglio comunale e comma 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il Presidente del consiglio comunale; commi 11, primo periodo, e comma 15; comma 16, primo periodo, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma del presente articolo; comma 19.

  7. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti politici e liste, la sezione regionale di controllo della Corte dei conti applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a 500.000. La dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, deve essere trasmessa al Presidente del consiglio comunale entro tre mesi dalla data delle elezioni.

7.04.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
  Art. 7-bis. – (Introduzione di limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici alle elezioni comunali). – 1. Nei comuni con popolazione superiore a 15 mila ed inferiore a 100 mila abitanti le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 7.500 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,50 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.
  2. Nei comuni con popolazione superiore a 100 mila ed inferiore a 500 mila abitanti le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 50.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,50 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.
  3. Nei comuni con popolazione superiore a 500 mila abitanti le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 250.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,50 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.
  4. Nei comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 0,005 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.
  5. Nei medesimi comuni di cui al comma 4 le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 0,20 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali.
  6. Alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 7, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8, e degli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.